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27 Mag

Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC),

Dall’Autorità per l’Energia (AEEGSI) una spiegazione delle diverse tipologie di sistemi e le relative condizioni tariffarie applicate:

I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall'insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

Tali sistemi comprendono:

  1. i sistemi di autoproduzione (SAP);
  2. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
  3. gli altri sistemi esistenti (ASE);
  4. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).

A loro volta nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:

  • le cooperative storiche dotate di rete propria:
    è ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre n. 1643/62, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
  • i consorzi storici dotati di rete propria:
    sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci.
  • gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP).

In particolare le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria sono ricompresi nell'ambito dei SAP esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.

Escludendo dagli SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) che, pertanto, sono l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

  1. altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
    sono sistemi  in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
  2. sistemi efficienti di utenza (SEU);
    sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
  3. altri sistemi esistenti (ASE);
    sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti.
  4. sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU):
    sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
    1. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
    2. sono sistemi esistenti all'1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
    3. sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
    4. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
    5. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I SEESEU possono essere classificati in tre categorie:

  • d1)  i SEESEU-A sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l'insieme minimo dei SEESEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
  • d2)  i SEESEU-B sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) che rispettano i requisiti previsti per i SEU (possono quindi presentare un solo cliente finale e un solo produttore tra loro diversi, oltre che impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento aventi una potenza massima di 20 MW). Rientrano tra i SEESEU-B, a decorrere dall'1 gennaio 2016 e secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C;
  • d3)  i SEESEU-C sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) e già in esercizio all'1 gennaio 2014.

La qualifica di SEESEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, è una qualifica transitoria, consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine dell'attuale periodo regolatorio) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell'ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all'energia elettrica consumata. I SEESEU-C possano essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano rispettati tutti i seguenti vincoli:

  • alla data dell'1 gennaio 2014 i soggetti giuridici, eventualmente diversi, che gestiscono le unità di consumo di energia elettrica devono appartenere ad un unico gruppo societario, indipendentemente dalla presenza di uno o più soggetti giuridici che gestiscono gli impianti di produzione;
  • entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il predetto produttore;
  • entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

Rientrano tra i SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.

Infine, è possibile identificare separatamente i sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto. In particolare:

  1. gli SSP-A sono ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
  2. gli SSP-B sono ASSPC in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A.

Poiché ogni sistema potrebbe rientrare in più di una tipologia tra quelle sopra elencate, è necessario definire una scala di priorità per l'attribuzione della qualifica spettante ad un sistema semplice di produzione e consumo; tale priorità viene definita in modo da assegnare a ciascun sistema semplice di produzione e consumo la qualifica che, tra quelle spettanti, comporta il massimo beneficio possibile.

Pertanto, un sistema elettrico che possiede tutti i requisiti per poter essere classificato in almeno due delle categorie, viene classificato come:

  1. SSP-A, qualora rispetta i requisiti di cui alla lettera e);
  2. SSP-B, qualora rispetta i requisiti di cui alla lettera f);
  3. SEESEU-A, qualora rispetta i requisiti di cui alla lettera d1);
  4. SEESEU-B, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d2);
  5. SEU, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera b);
  6. SEESEU-C, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d3);
  7. ASAP, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera a);
  8. ASE, qualora rispetta esclusivamente i requisiti di cui alla lettera c).

Nel caso di sistemi in cui tutti gli impianti di produzione presenti beneficiano dello scambio sul posto, per tutta la durata del periodo di vigenza dello scambio medesimo, non serve richiedere esplicitamente nessuna qualifica. Infatti, per tali sistemi, il GSE rilascia automaticamente la qualifica di SEESEU-B per l'anno 2014 e di SSP-A o SSP-B dall'1 gennaio 2015.

Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l'insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.

 

Condizioni tariffarie applicate

Si riassumono, nel seguito, le condizioni tariffarie che trovano applicazione per le diverse tipologie di sistemi sopra richiamate, nell'ipotesi, più diffusa, in cui il sistema semplice di produzione e consumo presenti un unico punto di connessione con la rete pubblica e sia caratterizzato dalla presenza di una sola unità di consumo.

Nel caso dei SEESEU-A, le tariffe di trasmissione e di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) e l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, indipendentemente dal fatto che la produzione di energia elettrica derivi da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

Nel caso dei SEU e dei SEESEU-B, le tariffe di trasmissione, di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) e l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. In particolare, nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il trattamento tariffario è annualmente subordinato al possesso della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

Nel caso dei SEESEU-C, fino al 31 dicembre 2015, le tariffe di trasmissione, di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. L'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) si applica invece all'energia elettrica consumata, come già attualmente avviene. Dopo il 31 dicembre 2015, i SEESEU-C possono essere annoverati tra i SEESEU-B se rispettano i vincoli sopra richiamati, diversamente vengono annoverati tra gli ASAP o tra gli ASE.

Oltre a quanto sopra riportato, nel caso di SEU e di SEESEU, per effetto del decreto-legge 91/14, all'energia autoconsumata e non prelevata da rete pubblica dall'1 gennaio 2015 si applica il 5% del valore unitario delle relative componenti A2, A3, A4, A5, As e MCT, con l'unica eccezione dei sistemi con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva fino a 20 kW in scambio sul posto (per i quali viene rilasciata la qualifica automatica di SSP-A). Per dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 91/14, occorrerebbe la misura dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (a partire dalla misura dell'energia elettrica immessa, prelevata e prodotta), nonché interventi di revisione dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e delle società di vendita. Tuttavia, il medesimo decreto-legge 91/14 consente di definire, per il 2015, un sistema alternativo di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema: tale sistema è utilizzabile finché le quote applicate sono inferiori al 10%.

Al riguardo, con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha:

  • previsto che nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in MT nella titolarità di soggetti energivori e per tutti i punti di prelievo in AT e AAT, le maggiorazioni siano determinate da CCSE (non dai distributori) nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni o procedure ad hoc e sulla base dei dati di misura effettivi;
  • definito un sistema di maggiorazioni forfetarie, applicato da parte delle imprese distributrici (per il tramite delle società di vendita), della componente tariffaria A3 a valere dal 2015 nel caso di SEU e SEESEU connessi in BT o in MT nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Più in dettaglio, nel caso di SEU e SEESEU connessi in BT, nel 2015 si applica una maggiorazione forfetaria annua pari a 36 €/punto di connessione (che può essere oggetto di revisione fino ad un massimo di 40 € annui).

Nel caso di SEU e SEESEU connessi in MT nel 2015 si applica una maggiorazione forfetaria annua pari a:

Potenza x ore x a x Aliquota unitaria

dove:

  • Potenza è la potenza nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica;
  • ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti;
  • a è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione;
  • Aliquota unitaria per l'anno 2015 è pari a 2,73 €/MWh.

I valori dei parametri "ore" e "a" possono essere oggetto di revisione e di ulteriore affinamento già nel corso del 2015, sulla base di dati più precisi afferenti agli impianti di generazione distribuita.

Nel caso di ASAP e ASE, le tariffe di trasmissione e di distribuzione si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all'energia elettrica prelevata; invece, gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) e l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all'energia elettrica consumata.

A tal fine, l'impresa distributrice applica quanto previsto per i SEU. Il produttore presente all'interno dell'ASSPC (che è o un ASAP o un ASE) applica al cliente finale titolare del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica la differenza tra:

  • l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh degli oneri generali di sistema (componenti A e UC) e dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza e
  • l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh degli oneri generali di sistema (componenti A e UC) e dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) all'energia elettrica prelevata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza.

Cassa riscuote dal produttore presente nell'ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima, la quota di gettito derivante dall'applicazione di quanto sopra riportato.

Riferimenti normativi

  • Articoli 24 e 25-bis della legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recanti, in particolare, le disposizioni in materia di esenzione dai corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché dai corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dei SEU e SEESEU
  • Articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante le disposizioni per la definizione dei SEU e dei SEESEU e le disposizioni di competenza dell'Autorità
  • Deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, recante la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
  • Deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel, recante, in particolare, la prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in tema di applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dei SEU e SEESEU
  • Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com, recante, in particolare, le disposizioni in merito all'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema nel caso dei SEU e SEESEU in bassa e media tensione nell'anno 2015

fonte: http://www.autorita.energia.it